LA MEDIAZIONE
Tutto quello che c’è da sapere.
La Mediazione è un ponte costruito fra persone che non riescono più a comunicare. Il sistema Italia ancora una volta è approdato in ritardo su questa isola felice. Negli Stati Uniti ed in Canada la Mediazione svolge un ruolo essenziale per sostenere il sistema giustizia. In Italia fino a “ieri” (20 marzo 2011) esistevano solo due possibili vie per affrontare una controversia: rinunciare oppure avventurarsi in quel viaggio interminabile ed estenuante cui costringe la giustizia italiana.
La mediazione è una terza via: consente di portare a casa la soluzione più gratificante per tutti al minor sforzo possibile. Ad oggi molti tribunali italiani calendarizzano le proprie udienze nell’ordine di svariati mesi, per un primo grado di giudizio che dura mediamente 6 anni. Un secondo grado di giudizio altrettanto lungo e molto probabilmente un terzo grado che ci porterà via un altro paio di anni.
Se il Sig. Rossi si reca oggi in un tribunale italiano mediamente giungerà a compimento dell’iter giudiziario tra tanti, molti, anni. Siete pronti a 18 anni di tribolazioni? Con la mediazione potreste ottenere maggiori gratificazioni in tre mesi.
Presentare un’istanza presso una sede di Spf Mediazione è facile e veloce; il responsabile di Spf Mediazione fissa il primo incontro entro 15 giorni e nomina un Mediatore professionista, che non conosce te né la tua controparte. Egli deve essere (ed è) terzo e imparziale, quindi lo conoscerai soltanto al primo incontro. Tutto ciò che avviene in Mediazione è riservato. La tua privacy è completamente garantita. Tu e la tua controparte sarete fin dall’inizio a conoscenza dei costi della mediazione.
La mediazione è di 4 tipi:
- Obbligatoria: nelle materie previste dalla legge; Con il decreto legge del 21 giugno 2013 (c.d. Decreto del Fare) è stata reintrodotta l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione attraverso la mediazione civile prima di andare in giudizio.
- Facoltativa: quando è scelta liberamente dalle parti.
- Contrattuale: quando è prevista da contratti specifici.
- Demandata dal giudice: quando quest’ultimo invita le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione.
La normativa prevede l’obbligatorietà dell’istituto della Mediazione per le seguenti materie:
- Condominio
- Diritti reali
- Divisioni
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, sanitaria
- Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo di stampa o altro mezzo di pubblicità
- Consorzio
- Contratti di Somministrazione
- Contratti di Franchising
- Contratti d'Opera
- Contratti dI Comodato
- Contratti Bancari
- Contratti Finanziari
- Contratti Assicurativi
- Associazione di partecipazione
- Società di persone
- Subfornitura
- Rete
La normativa prevede l’obbligatorietà dell’istituto della mediazione per le seguenti materie:
“La mediazione può inoltre essere attivata facoltativamente per tutti i diritti disponibili. Ad esempio è possibile attivare una mediazione per le questioni inerenti contratti di vendita, contratti di preliminare di vendita, contratti di appalto, contratti di somministrazione, contratti di leasing, contratti di franchising, e ancora per le problematiche riguardanti il recupero di mensilità e TFR, inadempimento contrattuale, risarcimento dei danni etc.”
Rapidità
Rispetto alla durata dei processi, che richiedono più udienze nell’arco di diversi anni, la mediazione si conclude, al massimo entro 3 mesi. Secondo una recente ricerca della Banca d’Italia un’impresa in Italia per avere giustizia in una controversia commerciale deve aspettare in media 2000 giorni con punte nel meridione di 2190 giorni. Stiamo parlando di più di sette anni di attesa per una sentenza.
Economicità
Non si pagano tasse giudiziarie né imposta di bollo. Si pagano solo i diritti di segreteria e gli onorari del mediatore. Consulta la nostra Tabella delle indennità. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e totalmente esente dall’imposta di bollo. Tutti usufruiscono di un credito d’imposta fino ad Euro 500 sul mod. 730, UNICO o CUD, per le spese sostenute previsto dall’art. 20 del d. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (questo significa che a seconda del valore della controversia si potrebbe recuperare anche l’intero importo versato)
Riservatezza
Il procedimento conciliativo è riservato. quello che si dice in corso di mediazione resta nelle nostre stanze, dunque la privacy delle parti in causa è completamente garantita. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’incontro con il mediatore non possono essere divulgate né essere utilizzate in un successivo giudizio. Altresì sono riservati tutti i dati di cui l’Organismo viene a conoscenza durante il procedimento di mediazione.
Imparzialità e indipendenza
Il mediatore è un terzo imparziale, con una specifica preparazione, che non ha il compito di decidere chi ha torto e chi ha ragione, ma quello di aiutare le parti a risolvere una lite, mediante un accordo soddisfacente per entrambe.
Altri vantaggi
• il verbale di conciliazione inoltre costituisce titolo esecutivo, ha cioè valore di sentenza;
• l’assoluta informalità della procedura. Questo sta a significare che le parti, in accordo con il mediatore, sono libere di gestire l’incontro di mediazione in base alle loro esigenze senza che un elemento esterno imponga loro regole predeterminate;
• sono eliminate le incertezze della sentenza in quanto entrambe le parti sanno da subito quali sono i risultati della mediazione. Questo permette di vivere questo momento in modo più sereno;
• non si rischia la condanna alle spese;
• se le parti non giungono ad un accordo non perdono nessun diritto e sono libere di abbandonare la procedura di mediazione in qualsiasi momento. In una causa, invece, le parti subiscono la decisione di un giudice che stabilisce chi ha torto e chi ragione. La controversia quindi viene risolta, ma il conflitto tra le parti perdura. Attraverso la mediazione, invece, le parti stesse, con l’aiuto di un mediatore, cercano di superare il loro problema ricostruendo il rapporto in chiave positiva e giungendo ad una soluzione da loro stesse condivisa.
Le figure che intervengono nella mediazione sono diverse:
– la parte istante: colei che chiede di avviare un incontro di mediazione;
– la parte chiamata: colei che viene chiamata a partecipare all’incontro mediazione;
– il mediatore: colui che gestisce l’incontro di mediazione tra le parti; L’incontro di mediazione è gestito da un mediatore, cioè un professionista in possesso di una serie di competenze in ambito tecnico-giuridico, oltre che nel campo della comunicazione e della negoziazione.
Il mediatore opera come elemento terzo, imparziale, con l’obbligo della assoluta riservatezza, per aiutare le parti in conflitto a risolvere una controversia e per facilitare il raggiungimento di un accordo che soddisfi tutti i soggetti coinvolti. La peculiarità della mediazione civile sta nel fatto che sono le parti stesse a costruire e raggiungere un accordo che le soddisfi entrambi.
Al mediatore civile possono rivolgersi sia i singoli cittadini che le aziende, nonché gli enti pubblici e privati.
– l’organismo di mediazione: l’ente deputato a gestire una mediazione a livello amministrativo;
– l’avvocato: l’assistenza dell’avvocato in mediazione civile è obbligatoria;
– il consulente: che può intervenire qualora fossero necessarie eventuali perizie tecniche;