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F.A.Q.
SPF MEDIAZIONE ®

Gli specialisti per le mediazioni in Italia! 

Ai sensi del DM 180/2010 art. 6, l’Organismo di mediazione è tenuto ad inviare a mezzo posta la documentazione per l’accreditamento, debitamente compilata da parte del mediatore. In caso di mancata pronuncia da parte del Ministero nel termine perentorio di 30 giorni si applica la disciplina del silenzio assenso, da qual momento in poi il mediatore è operativo a tutti gli effetti.

Cosi come disposto dalla Legge 98/2013, il legale rappresentante dell’organismo di mediazione è tenuto ad inviare un’autocertificazione elencando le sedi dell’organismo (sia legale che operative) ed indicando dettagliatamente il titolo giuridico che legittima l’utilizzo di ogni sede (proprietà, locazione o comodato), la data di stipula dei relativi contratti e gli estremi di registrazione degli stessi. Una volta ricevuta la dichiarazione a mezzo fax, il Ministero provvederà ad emettere i relativi provvedimenti autorizzativi e da qual momento in poi le sedi saranno effettivamente operative.

La Legge 98/2013 art. 5 comma 1, ha previsto l’esclusione dall’area di obbligatorietà delle controversie per danni da circolazione di veicoli e natanti, posta anche la presenza di ulteriori e speciali procedure di composizione stragiudiziale di queste controversie; e ha, invece, introdotto tra le materie obbligatorie (quali condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica) la responsabilità sanitaria.

Ai sensi della Legge 98/2013 art. 16 comma 4 bis, gli Avvocati iscritti all’albo sono mediatori di diritto: devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorici-pratici a ciò focalizzati. Relativamente all’accreditamento, l’Organismo di mediazione è tenuto ad inviare al Ministero a mezzo posta, la documentazione debitamente compilata dall’Avvocato. In caso di mancata pronuncia da parte del Ministero nel termine perentorio di 30 giorni, si applica la disciplina del silenzio assenso, da qual momento in poi l’avvocato è mediatore a tutti gli effetti.

Ai sensi della Legge 98/2013, art. 6 comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore ai 90 giorni. Il primo incontro viene fissato a non più di 30 giorni dalla presentazione della domanda di mediazione e la durata media complessiva dei procedimenti è di 60 giorni.

L’assistenza dell’Avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria, ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa.
“Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad un a controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo di stampa, è tenuto, assistito dall’Avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione,” ai sensi del D.lgs 98/2013 art. 5 comma 1.

La domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (D.lgs 98/2013 art.4 comma 1).

SPF MEDIAZIONE ha competenza territoriale:
per TUTTA la PROVINCIA di COSENZA (gli unici a poterla garantire)
Competenza per il Tribunale di LAMEZIA TERME
Competenza per il Tribunale di CATANZARO
Competenza per il Tribunale di REGGIO CALABRIA
Competenza per il Tribunale di VIBO VALENTIA
Competenza per il Tribunale di POTENZA
Competenza per il Tribunale di ROMA

L’incontro informativo programmatico permette alle  parti, davanti al mediatore, di verificare con il professionista se sussistano o meno, effettivi spazi per procedere utilmente e volontariamente alla mediazione. Ai sensi della Legge 98/2013, art. 8, comma 1, durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione; invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ai sensi dell’art. 116, comma 2, del codice di procedura civile). Il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

L’art. 20 del D.lgs. 28/2010, prevede il credito d’imposta: alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso l’organismo, è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00; in caso di insuccesso, il credito d’imposta è ridotto della metà. Ai fini del credito d’imposta, dovrà esserci piena corrispondenza tra le parti in mediazione ed i soggetti in favore dei quali viene rilasciata la fattura.

Da un punto di vista giuridico, non esiste un obbligo alla partecipazione quando si è convocati ad una mediazione. Ma nonostante ciò, per evitare le lungaggini processuali e gli inutili costi legati ad una causa, si consiglia vivamente di aderire e partecipare per tentare di giungere ad una composizione bonaria della controversia. Si tenga presente l’art. 8, comma 5, D.M. 28/2010, in cui si sottolinea che: “ Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5 (med. obbligatoria) non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

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