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Sfratto bloccato: necessaria la prova della mediazione

È improcedibile lo sfratto se non viene tentata la mediazione obbligatoria una volta disposto il mutamento del rito a seguito dell’esaurimento della fase di cognizione sommaria.

Il padrone di casa che abbia iniziato lo sfratto contro l’inquilino moroso deve, in caso di contestazione da parte di quest’ultimo, avviare il tentativo di mediazione dopo la prima udienza. Diversamente, la procedura di sfratto si blocca e il locatore viene anche condannato alle spese legali. È quanto ricorda il tribunale di Mantova con una recente sentenza [1]. Nel caso di specie non era stata data prova della mediazione perché nessuno aveva depositato il relativo verbale di esperimento negativo, documentazione che andava esibita all’udienza successiva.

Come noto, il procedimento di sfratto inizia con un ricorso in tribunale depositato dal padrone di casa. All’udienza che ne consegue, l’inquilino può decidere di partecipare o non partecipare. Nel secondo caso, lo sfratto viene sempre confermato, sempre che vi siano le prove dell’inadempimento. Nel primo caso, invece il giudice può accordare – su richiesta dell’inquilino – un termine di 90 giorni (cosiddetto termine di grazia) per consentirgli di adempiere. In alternativa, sempre l’inquilino può opporsi allo sfratto e, in tal caso, inizia una causa ordinaria [2].

Ma prima dell’avvio del regolare iter giudiziale, il giudice è tenuto a ordinare alle parti di presentarsi innanzi all’organismo di mediazione, per tentare una soluzione bonaria della lite [3].

Necessaria la prova della mediazione
Nel caso di specie, il giudice ha chiuso il procedimento di opposizione allo sfratto perché nessuna delle parti aveva depositato il verbale di mediazione per dimostrare l’esperimento del tentativo di conciliazione. Dunque il giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di sfratto.

Non è quindi sufficiente adempiere all’ordine categorico della legge e del giudice di procedere in mediazione, ma è anche necessario darne prova esibendo il relativo verbale. In mancanza di ciò (ed è chiaro che l’interesse è tutto del locatore), il procedimento di sfratto si chiude.

Nel caso di specie le spese del processo sono state poste a carico del locatore, avendo questi, con la propria condotta, dato avvio al procedimento “senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione”. Quindi, anche se il termine per l’avvio della mediazione viene assegnato a entrambe le parti processuali, è evidente che la parte chiamata in giudizio (l’inquilino) può non avere alcun interesse alla prosecuzione dell’azione.

fonte: http://www.laleggepertutti.it/120344_sfratto-bloccato-necessaria-la-prova-della-mediazione