segreteria@spfmediazione.it | +39 0984 32 466

segreteria@spfmediazione.it | +39 0984 32 466

Equiparate le udienze giudiziarie e le sedute di mediazione civile. Come dare prova della presenza del praticante senza violare la riservatezza

Pochi giorni fa il Consiglio Nazionale Forense ha risposto positivamente ad un quesito presentato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, circa l’equiparazione delle sedute di Mediazione alle udienze giudiziarie ai fini della pratica forense*.

In particolare, il Consiglio Nazionale Forense ha evidenziato l’importanza che la formazione del praticante contempli anche la partecipazione al procedimento di mediazione e in genere a tutti i procedimenti ADR, giungendo, quindi, ad equiparare la presenza del praticante alle udienze giudiziarie con la presenza alle sedute di Mediazione.

Con riguardo alla prova della presenza, il CNF specifica che essa dovrà essere documentata e che saranno ritenute valide, ai fini dell’esperimento della pratica forense, soltanto le presenze realizzate in un procedimento di Mediazione effettivamente svolto, escludendo, così, i procedimenti di Mediazione chiusi al primo incontro per mancata adesione della parte invitata al procedimento ovvero per mancato superamento del c.d. primo incontro programmatico.

La prova della presenza ci impone di soffermarci su alcuni aspetti.

Nel rispetto della stringente normativa dettata dal D.lgs. 28/2010, l’accertamento della presenza del praticante, ad uno o più incontri, dovrà evitare che possa essere violato quello che è un principio cardine della Mediazione: la riservatezza.

Evidentemente non potrà essere utilizzato il Verbale della mediazione come prova della presenza del praticante.

Occorre, quindi, che gli Istituti di Mediazione ed i Mediatori pongano in essere tutte le cautele necessarie per evitare che il Verbale di Mediazione, utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla normativa, si trasformi in uno strumento di offesa della riservatezza delle parti ovvero che, nel libretto della pratica forense, vengano riportati dati ed informazioni riservate.

Gli Organismi di Mediazione e i Mediatori, ove siano presenti praticanti avvocati, nel fornire le informazioni generali sul procedimento di mediazione, dovranno specificare che i praticanti, nel fornire la prova della loro presenza ai fini della pratica forense, dovranno evitare di porre in essere qualsivoglia atto che possa violare quanto sancito dal D.lgs. 28/2010 in tema di riservatezza del procedimento.

Accanto ad una maggior cura nell’informare i praticanti avvocati, potrebbe risultare utile che gli Organismi di Mediazione predispongano un’apposita modulistica che, debitamente compilata in maniera tale da omettere tutti i dati concernenti le parti e l’oggetto del procedimento, venga consegnata ai praticanti avvocati a conclusione del procedimento di mediazione.

di Giuseppina De Aloe

*Quesito n. 287, COA di Bologna. Risposta del CNF del 13 Novembre 2017