Esplicite e dettagliate. Così devono essere le ragioni della pretesa indicate nell’oggetto della domanda giudiziale secondo il giudice Massimo Vaccari del Tribunale di Verona, se non si vuole rendere improcedibile la domanda.
La sentenza dello scorso 15 dicembre tratta di una mediazione esperita da una srl nei panni della parte attrice contro un istituto bancario ed è molto chiara sul punto in questione.
Nel caso in oggetto la parte attrice aveva esperito il tentativo di mediazione ante causam, ma tale tentativo è stato soggetto ad improcedibilità della domanda (secondo l’art. 5 comma 1 bis del d. lgsl. 28/2010). Il motivo è chiarissimo: le ragioni della pretesa non venivano esplicitate ma solo accennate, senza quindi dare la possibilità al giudice di individuare correttamente la materia del contendere. In particolare, le ragioni della pretesa dell’attrice sono state indicate, testualmente, nella “applicazione di interessi illegittimi su n.2 rapporti contrattuali”.
L’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce, invece, requisito di validità della procedura e pertanto il Giudice ha assegnato un termine di 15 giorni per ripresentare la domanda di mediazione, con riguardo alle ragioni delle pretese azionate in giudizio.
La sentenza
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente ordinanza
Nella causa civile di primo grado promossa da
X srl
Contro
Istituto di Credito Spa
A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza
rilevato che
la mediazione esperita ante causam, per iniziativa dell’attrice, non soddisfa la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010; infatti, nell’istanza di mediazione, prodotta su invito di questo Giudice, le ragioni della pretesa dell’attrice sono state indicate, testualmente, nella “applicazione di interessi illegittimi su n.2 rapporti contrattuali”, e tale dicitura non individua con sufficiente precisione la materia del contendere poiché non esplicita la ragione della pretesa illegittimità dei citati interessi; inoltre l’istanza non precisa i rapporti intercorsi tra le parti poiché si limita a menzionare due, non meglio individuati, rapporti di conto corrente; ancora deve evidenziarsi come l’attrice abbia posto a fondamento della domanda giudiziale pretese ulteriori da quelle menzionate, nei termini assai generici sopra riferiti, nell’istanza di mediazione, vale a dire l’addebito della commissione di massimo scoperto e di spese nonché la responsabilità precontrattuale della convenuta; l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’art.4, II comma, d.lgs. 28/2010;
P.Q.M.
Assegna alle parti il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per presentare l’istanza di mediazione con riguardo alle ragioni delle pretese azionate in giudizio che non sono state oggetto della precedente mediazione e rinvia la causa all’udienza del ____ aprile 2017 ore 10.00
Verona 15/12/2016
Il Giudice Dott. Massimo Vaccari
Fonte: www.concilialex.it
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