segreteria@spfmediazione.it | +39 0984 32 466

segreteria@spfmediazione.it | +39 0984 32 466

Mediazione: tutti i convenuti devono essere correttamente convocati

La domanda e la data del primo incontro di mediazione devono essere comunicate dall’organismo all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. D’altro canto, in una mediazione demandata dal giudice, il mediatore deve individuare correttamente le parti del procedimento giudiziale, per verificare poi la corretta instaurazione della mediazione nei confronti di tutte le parti del processo. Così conclude un’interessante ordinanza del 13 luglio del Tribunale di Trapani (estensore la Dott.ssa Fiammetta Lo Bianco).

Secondo il giudice, infatti, l’errata indicazione del domicilio ove far pervenire la convocazione in mediazione operata dal responsabile dell’Organismo a norma dell’art. 8 comma 1 del d.lgs 28/2010 e la genericità del mediatore nell’adempiere ai propri obblighi di legge, comporta una irregolarità che non può ritorcersi ai danni della parte attrice.

Nel caso di specie, il mediatore, che a norma dell’art.14 lett. b) del D.Lgs 28/2010 avrebbe dovuto “informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione” non ha nemmeno individuato a verbale le parti del procedimento.

Tale omissione ha impedito di verificare l’erronea indicazione del domicilio ove far pervenire l’invito alla mediazione alla parte contumace.

Pertanto, il giudice, Dott.ssa Fiammetta Lo Bianco, ritenuto che il procedimento di mediazione obbligatoria non è correttamente instaurato nei confronti di una delle parti, dispone il rinnovo della procedura assegnando il termine di 15 giorni per adire l’Organismo.

 

Tribunale Trapani – ordinanza 16/07/2016

Fonte: www.mediazionecatalfamo.it

Fonte immagini: Google