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Senza mediazione rischio sanzione pecunaria

Il rifiuto opposto dalle parti di proseguire nella mediazione oltre il primo incontro comporta la sanzione pecuniaria e l’improcedibilità della domanda giudiziaria.

 

Attenzione a sottovalutare l’importanza del primo incontro in mediazione: esso – specie se si tratta di “mediazione delegata” (quella cioè su invito del giudice durante il corso del processo) – non deve esaurirsi in un adempimento formale, da compiersi solo per superare un ostacolo procedimentale. Se, dunque, le parti comparse innanzi all’organismo, per “togliersi il problema di torno” e risparmiare tempo dichiarano subito di non avere alcuna intenzione di mediare o semplicemente di non intendere discutere per tentare una via di incontro, sono passibili della stessa sanzione pecuniaria che viene inflitta a chi non compare del tutto.

Non solo. Se è la parte istante a fornire tale immotivato rifiuto al dialogo (circostanza che risulterebbe subito dal verbale di mediazione), il giudice potrebbe stabile l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato adempimento dell’onere imposto.

Lo ha chiarito il Tribunale di Vasto in una recente ordinanza [1].

Secondo il giudice, tutte le conseguenze previste dalla legge in caso di omessa mediazione (conseguenze anche di natura sanzionatoria) non scattano solo nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro, ma anche se questa, pur presente, è lì solo “formalmente” per dichiarare il proprio dissenso, non intendendo neanche iniziare la procedura di mediazione senza chiarire le proprie ragioni.

Il giudice può in sostanza, multare non solo la parte che non compaia davanti al mediatore, ma anche quella che, comparendo, si esprima negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura e non espliciti le ragioni del diniego oppure adduca motivazioni ingiustificate.

La dizione della legge, che collega le conseguenze sanzionatorie alla “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”, va riferita non solo al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa – in primis – quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva.

Il mediatore, infine, ha l’obbligo di sollecitare la parte ad esplicitare le ragioni del proprio dissenso e, in ogni caso, di indicare a verbale se la parte si oppone alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto.

In buona sostanza, secondo l’orientamento del Tribunale di Vasto, le parti non hanno un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione: tale condotta, infatti, si presterebbe ad avallare comportamenti tesi ad aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando la finalità stessa dell’istituto, che non è quella di introdurre una sorta di adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma che – invece – consiste nell’offrire ai contendenti “un’utile occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza.

Le ragioni del rifiuto

Il rifiuto della parte alla mediazione si può considerare ingiustificato in due ipotesi:

  • se la parte non ha fornito alcuna dichiarazione sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione;
  • se la parte deduce motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia. In tal senso, non potrà – ad esempio – mai costituire giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare alla mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria.

Quando viene inflitta la sanzione

In ultimo, l’ordinanza chiarisce che la sanzione per mancata partecipazione alla mediazione (condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo dovuto per il giudizio) può essere irrogata anche in corso di causa e prima della sentenza finale.

[1] Trib. Vasto, dott. Fabrizio Pasquale, ord. del 23.04.2016.

fonte: http://www.laleggepertutti.it/118797_mediazione-inutile-con-il-rifiuto-al-primo-incontro