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Mediazione non obbligatoria per il terzo chiamato in causa

L’obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo: di conseguenza le domande rivolte nei confronti di soggetti diversi da quelli originari della lite non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità. È quanto precisato dal Tribunale di Palermo con una recente ordinanza.

Nel caso in esame, una casa di cura era stata citata per risarcimento danni e la stessa aveva chiamato, in garanzia, uno dei medici.

Il giudice, nel motivare la propria posizione, prende atto del contrasto giurisprudenziale sul punto e ammette che, a favore della tesi opposta a quella da lui sposata, milita la dizione letterale della legge: il tentativo di mediazione – infatti, “non costituisce condizione di procedibilità del processo, bensì della singola domanda giudiziale”. Pertanto ogni specifica domanda, a prescindere da chi presentata (la riconvenzionale, la chiamata contro terzi, ecc.) deve essere preceduta dal relativo tentativo di mediazione.

Tuttavia, il magistrato siciliano ritiene più convincenti le differenti e opposte motivazioni. Innanzitutto le norme che prevedono condizioni di procedibilità costituiscono una deroga alla regola generale che è quella del libero esercizio dell’azione giudiziale e del diritto costituzionale alla difesa; pertanto, esse non possono essere interpretate in via analogica o estensiva. Per cui, se è vero che la legge stabilisce che l’improcedibilità dell’azione giudiziaria, per mancata attivazione della mediazione, deve essere sollevata dal convenuto, non vi sono spazi per altre interpretazioni. Il convenuto, difatti, è solo colui che riceve la chiamata in causa dell’attore, non invece anche il “terzo” chiamato.

In secondo luogo, se si dovesse accedere all’idea di una seconda mediazione, si avrebbe un eccessivo allungamento dei tempi di durata della causa che contrasterebbe, da una parte, con l’intento deflativo della mediazione, dall’altra, con il “diritto alla ragionevole durata del processo”.

In ultimo, se davvero la mediazione dovesse essere ritenuta obbligatoria anche in questi casi, si dovrebbe rimettere al mediatore l’intera controversia e non solo il rapporto tra il convenuto e il terzo chiamato, poiché solo in tal modo potrà essere definita la lite in via conciliativa. Senonché, così facendo, si costringerebbe l’attore a farsi nuovamente carico dei costi della mediazione, pur avendoli già sostenuti in occasione della domanda principale.

Per tutte queste ragioni, conclude l’ordinanza, la leggedeve intendersi ragionevolmente limitata all’iniziativa processuale che dà vita ad un processo e non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell’ambito oggettivo del giudizio già avviato”.

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Fonte: www.laleggepertutti.it

Fonte immagini: Google