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Anche il giudice di Appello può imporre alle parti la mediazione

La mediazione su ordine del giudice sbarca anche in appello: è infatti facoltà del magistrato, anche in secondo grado, ordinare alle parti di procedere al tentativo di conciliazione davanti all’organismo apposito, pur in assenza di una norma specifica che preveda tale possibilità. Ciò vale anche per le cause il cui oggetto non rientra tra quelli per i quali è imposta la mediazione obbligatoria prima del giudizio. Questo è almeno l’orientamento espresso dalla Corte di Appello di Milano in una recente ordinanza. Il provvedimento apre così le porte alla mediazione delegata anche in appello.

In verità, non è la prima decisione che perviene a tale conclusione. Già in passato la stessa Corte di Appello meneghina, così come quella di Firenze, avevano optato per una visione allargata della mediazione, trasformando l’invito del giudice a mediare in un vero e proprio potere. In ogni caso, i dati statistici dimostrano una maggiore riluttanza, da parte dei magistrati di secondo grado, a sfruttare tale strumento.

La motivazione della Corte milanese è piuttosto semplice e lineare: la finalità della mediazione non è solo deflattiva, ma anche – e soprattutto – quella di incentivare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, onde facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato: il tutto allo scopo di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile.

 

Dall’ordinanza poi discendono alcuni interessanti spunti. Il primo è il ritenere del tutto indifferente che la materia della controversia rientri tra quelle per cui è obbligatoria la mediazione preventiva. In secondo luogo, sarà onere del giudice di appello ricostruire, nell’ordinanza di rimessione delle parti al mediatore, l’intera vicenda sin dall’inizio del giudizio, in modo da consentire al mediatore di intuire immediatamente i punti forti e quelli deboli della sentenza di primo grado. In ultimo, il momento più opportuno per rivolgere l’invito alle parti è quello della prima udienza di trattazione, dedicata anche alla discussione delle istanze di sospensione, inammissibilità e di prove.corte-di-appello

E dopo la Corte di Appello di Milano anche il Tribunale di Roma è dell’idea che nulla vieti, al giudice di appello, di imporre alle parti, nel corso del giudizio, la mediazione (cosiddetta mediazione delegata). Anzi, il magistrato può non limitarsi a richiedere il semplice incontro davanti all’organismo, ma ha il potere di indicare gli specifici punti su cui attore e convenuto dovranno discutere e approfondire onde tentare una conciliazione. In quest’ottica il giudice può inoltre invitare le parti a concordare, insieme al mediatore, l’avviso di una consulenza tecnica in mediazione (Ctm). Tutto ciò al fine di ridurre i tempi e le spese del giudizio di secondo grado. Insomma, il mediatore diventa – in questo modo – un vero e proprio ausiliario del tribunale cui viene demandato il lavoro “preparatorio”. Nessun veto dunque alla possibilità che, anche nel corso dell’appello, le parti siano sottoposte alla mediazione delegata. E ciò anche se si tratta di materia per la quale non è prevista la mediazione obbligatoria prima del giudizio. Il giudice, in particolare, può invitarle ad avviare una consulenza tecnica per dipanare questioni dipendenti da quella principale, in ordine alle quali il giudice si riserva, in mancanza di accordo, di nominare poi un Ctu (consulente tecnico d’ufficio). Con tutti i conseguenti oneri economici che ne deriveranno. L’ordinanza raccomanda di rispettare, nel corso della Ctm, tutte le fondamentali garanzie in materia di contraddittorio: in tal modo, l’elaborato potrà conservare utilità anche nell’eventuale prosieguo del giudizio.

Fonte: www.laleggepertutti.it

Fonte immagini: Google